Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1184 del 12/10/1956 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1956)
Modifica dell'art. 8 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.
Modifica dell'art. 8 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'art. 8 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprieta' contadina, e' sostituito dal seguente: "L'ammortamento dei mutui contratti a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, avra' inizio col 1 gennaio e col 1 luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo in tutti i casi di formazione della piccola proprieta' contadina contemplati dall'art. 3 della legge 1 febbraio 1956, n. 53. Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del mutuo. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello dei mutuo, ed al quale sara' accreditato il contributo versato dallo Stato durante detto periodo. Al termine dei due anni il caldo debitore di tale conto sara', a richiesta dell'interessato, consolidato in mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in uguale periodo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 ottobre 1956 GRONCHI SEGNI - COLOMBO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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