Legge Ordinaria n. 1184 del 12/10/1956 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1956)
Modifica dell'art. 8 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  8 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti
per lo sviluppo della piccola proprieta' contadina, e' sostituito dal
seguente:
  "L'ammortamento dei mutui contratti a norma dell'art. 2 del decreto
legislativo  24  febbraio  1948,  n. 114, e successive modificazioni,
avra' inizio col 1 gennaio e col 1 luglio successivo allo scadere del
secondo  anno  dalla  somministrazione  del  mutuo in tutti i casi di
formazione della piccola proprieta' contadina contemplati dall'art. 3
della legge 1 febbraio 1956, n. 53.
  Durante   i   primi  due  anni  saranno  dovuti  i  soli  interessi
sull'importo  del mutuo. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di
credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da
regolarsi  ad  un  tasso uguale a quello dei mutuo, ed al quale sara'
accreditato il contributo versato dallo Stato durante detto periodo.
  Al  termine  dei  due anni il caldo debitore di tale conto sara', a
richiesta   dell'interessato,  consolidato  in  mutuo  suppletivo,  a
condizioni  uguali  a  quelle del mutuo principale e da ammortarsi in
uguale periodo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 ottobre 1956

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - COLOMBO -
                                                               MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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