Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1300 del 08/11/1956 (Pubblicata nella G.U. del 27 novembre 1956)
Modificazione dell'art. 229 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Modificazione dell'art. 229 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'art. 229 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dal seguente: "I progetti di opera per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale qualora l'importo non superi i 50 milioni. I progetti di cui sopra, nonche' quelli di borgate rurali sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanita' quando il loro importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni. Per i progetti il cui importo superi i 150 milioni, o che interessino piu' Province, deve essere udito il Consiglio superiore di sanita'". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 novembre 1956 GRONCHI SEGNI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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