Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1301 del 13/11/1956 (Pubblicata nella G.U. del 27 novembre 1956)
Norme per il funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.
Norme per il funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal seguente: "Le pensioni, gli assegni e le indennita' previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro. "Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennita', anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge. "Il Ministro delibera, su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri e composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede e di un numero di membri da venti a cinquanta a seconda delle esigenze delle sue funzioni. "E' in facolta' del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice-presidente del Comitato a non oltre quattro membri di esso, scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e fra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere. "I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'Ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Universita' - a preferenza delle Facolta' di medicina - direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore. "Il Ministro per il tesoro designa non oltre un quinto dei membri, anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa altresi' due membri su, proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei Caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e due membri aventi la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione. "Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati. "Alla direzione della segreteria del Comitato e' preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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