Legge Ordinaria n. 1326 del 08/11/1956 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1956)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, e' ratificato, a
norma  dell'art.  6  del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo
1946, n. 98, con la seguente modificazione:

  Art. 12. - Sono aggiunti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:
  "Al   personale  proveniente  dai  ruoli  del  servizio  permanente
effettivo della disciolta Milizia nazionale della strada, di cui alla
lettera  b) degli articoli 5 e 6, l'anzianita' di grado, posseduta da
ciascuno   nei   ruoli   di   provenienza,  e'  computabile  ai  fini
dell'avanzamento.
  Gli  appartenenti  alla disciolta Milizia della strada che prestino
servizio  nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono tenuti a
restituire,  dopo  la  rivalutazione  della loro carriera, in base ai
servizi prestati nella Milizia predetta, l'indennita' di liquidazione
da  essi eventualmente percepita per effetto della soppressione della
Milizia  stessa,  secondo  le  modalita'  che  saranno  stabilite dal
Ministero del tesoro, sentito il Ministero dell'interno".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 novembre 1956

                               GRONCHI

                                                   SEGNI - TAMBRONI -
                                                      ROMITA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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