Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1329 del 29/11/1956 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1956)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle Imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali italiane e Internazionali.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle Imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali italiane e Internazionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. E' convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dall'imposta di fabbri cazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attivita' Assistenziali italiane ed Internazionali, con le seguenti modificazioni: Il primo comma dell'art. 2 e' sostituito con il seguente: "Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con i Ministri per l'industria e commercio e per la agricoltura e foreste, sara' stabilito per ogni esercizio finanziario un contingente di zucchero, non superiore a 60.000 quintali, da impiegarsi, ripartito tra le aziende produttrici interessate e con pagamento dell'aliquota ridotta di cui al secondo comma dell'articolo precedente, per la produzione di latte condensato zuccherato con latte in tutto o in parte scremato". All'art. 5 e' aggiunto il seguente comma: "Fino al 30 giugno 1957 il diritto erariale di cui al precedente comma non verra' applicato su 400.000 quintali di produzione nazionale di saccarosio contenuto nei melassi. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno disposti in favore di ogni produttore in misura proporzionali alla produzione media dell'ultimo anno". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 novembre 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - ZOLI - MEDICI - CORTESE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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