Legge Ordinaria n. 1336 del 19/11/1956 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1956)
Applicazione dell'art. 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sul collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1956, le disposizioni dell'art. 3 della
legge  29  marzo 1951, n. 210, si applicano anche ai sottufficiali in
servizio  permanente  effettivo  ed  ai  sottufficiali  e militari di
truppa  in  rafferma  dell'Arma  dei carabinieri che gia' in carriera
continuativa  alla  data  di  entrata in vigore della legge suddetta,
raggiungano  posteriormente ai 31 dicembre 1955 il limite di eta' per
il  collocamento  a riposo senza aver raggiunto il limite di servizio
di  cui  alle disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione della
legge medesima.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 novembre 1956

                               GRONCHI

                                                      SEGNI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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