Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1336 del 19/11/1956 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1956)
Applicazione dell'art. 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sul collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
Applicazione dell'art. 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sul collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. A decorrere dal 1 gennaio 1956, le disposizioni dell'art. 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210, si applicano anche ai sottufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali e militari di truppa in rafferma dell'Arma dei carabinieri che gia' in carriera continuativa alla data di entrata in vigore della legge suddetta, raggiungano posteriormente ai 31 dicembre 1955 il limite di eta' per il collocamento a riposo senza aver raggiunto il limite di servizio di cui alle disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione della legge medesima. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 novembre 1956 GRONCHI SEGNI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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