Legge Ordinaria n. 137 del 23/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1956)
Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  il  numero  7) dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058,
e' sostituito dal seguente:
  "7)  per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena
inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici
uffici,  o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono
stati condannati:
    a) per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo
comma  dell'articolo  56  del Codice penale, e con esclusione in ogni
caso delle figure colpose:
      peculato  (articolo 314 Codice penale), malversazione (articolo
315)  concussione  (articolo  317),  correzione per atto contrario ai
doveri  d'ufficio  (articoli  319  e  321),  calunnia (articolo 368),
falsa,  testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione
(articolo   373),   associazione   per   delinquere  (articolo  416),
devastazione    e   saccheggio   (articolo   419),   delitti   contro
l'incolumita'  pubblica (articoli 422 a 448), esclusi quelli previsti
dagli  articoli  441  e  445; falsificazione e alterazione di monete,
spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito
e  di  valori  di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e
461),  contraffazione  del  sigillo dello Stato (articoli 467 e 470),
uso  di  misure o pesi con falsa impronta (articolo 472), falsita' in
atti  commessa  da  pubblico  ufficiale o da esercente un servizio di
pubblica  necessita' (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e
falsita'  in  atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483);
delitti  contro  la  liberta'  sessuale,  esclusi  quelli di cui agli
articoli  522  e  526;  delitti  contro il pudore o l'onore sessuale,
esclusi  quelli  di  cui  al  capoverso dell'articolo 527; delitti di
aborto  (articoli  545  a 551), eccettuati gli atti abortivi su donna
ritenuta incinta (articolo 550), qualora non ne conseguano la morte o
lesioni  gravissime, incesto (articolo 564), omicidio (articolo 575 e
seguenti),   lesioni  gravissime  (articolo  583,  capoverso),  furto
aggravato  (articolo 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a
scopo  di rapina o di estorsione (articoli 628 a 630), danneggiamento
o  appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio
(articoli  635  e  646),  truffa aggravata (articolo 640, capoverso),
circonvenzione d'incapace (articolo 643), usura (articolo 614), frode
in   emigrazione   (articolo  645)  e  ricettazione  (articolo  648),
bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare);
    b)  per  le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del
Codice  penale (esercizio di giuochi d'azzardo) e per quelle previste
nel  titolo  VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e
nel decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323.
  Agli  effetti del computo del periodo di incapacita' previsto dalla
disposizione  del presente n. 7), non si tiene conto del tempo in cui
il  condannato  sconta  la pena detentiva o e' sottoposto a misura di
sicurezza  detentiva  o  avrebbe  dovuto  scontare  la pena detentiva
inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione
condizionale,  ne'  del  tempo in cui si e' sottratto volontariamente
all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza".
 

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