Legge Ordinaria n. 1376 del 04/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1956)
Modificazioni al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo comma dell'art. 31 del nuovo testo della legge generale
sui  libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499,
e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "In  forza  di atti sottoscritti da un procuratore, l'intavolazione
contro  il  rappresentato  puo'  eseguirsi soltanto se la procura sia
speciale  per quel determinato affare, oppure se non sia anteriore di
piu'    di    cinque    anni   alla   presentazione   della   domanda
d'intavolazione".
 

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