Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1386 del 20/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1956)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48° C, modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C e degli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, nonchè la disciplina fiscale degli olii e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48° C, modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C e degli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, nonchè la disciplina fiscale degli olii e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. E' convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48° C, modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C e degli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, nonche' la disciplina fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C, con le seguenti modificazioni: All'art. 3 e' aggiunto il seguente comma: "I prodotti importati dall'estero, contenenti oli o grassi animali con punto di solidificazione non superiore ai 30° C sono soggetti a sovrimposta di confine nella misura di cui alla lettera a) del presente articolo sulla quantita' di oli o grassi animali in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguibile presso i laboratori chimici delle Dogane". All'art. 4 e' aggiunto il seguente comma: "Qualora invece gli acidi grassi di cui all'art. 1 vengano impiegati nell'uso di cui al precedente comma sotto vigilanza fiscale continuativa, nei casi in cui sia prevista, potra' prescindersi dalla preventiva denaturazione degli acidi stessi. In tal caso allo scarico della relativa imposta si fara' luogo mediante verbale di impiego da redigersi dai funzionari preposti alla vigilanza". Il primo comma dell'art. 17 e' sostituito con i seguenti: "Negli stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano oli di semi o olio d'oliva, nonche' nei relativi depositi, e' vietato introdurre gli acidi grassi di cui al precedente art. 1. E' consentita l'introduzione nelle raffinerie di oli di semi dei prodotti di cui all'art. 2 del presente decreto". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - COLOMBO - CORTESE - ZOLI - MORO - MEDICI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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