Legge Ordinaria n. 1407 del 27/11/1956 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1956)
Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  titolari  di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza
per  i  personali  civile  e  militare  dello  Stato e della ex Cassa
sovvenzioni   e'   concessa   una   13ª  mensilita'  del  trattamento
complessivo   loro   spettante  al  16  dicembre  di  ogni  anno,  da
corrispondersi nella seconda quindicina del mese di dicembre.
  Per  i  titolari, ai quali l'assegno vitalizio non sia spettato per
l'intero anno, la 13ª mensilita' compete in ragione di un dodicesimo,
per  ogni  mese  o  frazione di mese superiore a quindici giorni, del
trattamento  mensile  dovuto  al  16  dicembre  oppure  alla  data di
cessazione    dell'assegno,   se   anteriore,   e   va   corrisposta,
rispettivamente  nella  seconda  quindicina  di  dicembre oppure alla
cessazione dell'assegno.
  La 13ª mensilita' e' soggetta alle stesse ritenute che si applicano
sull'assegno vitalizio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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