Legge Ordinaria n. 1408 del 01/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1956)
Applicabilità alle Cancellerie giudiziarie militari dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le   disposizioni   relative   alla   percentuale   spettante  alle
Cancellerie  degli uffici giudiziari per le pene pecuniarie riscosse,
per  le  spese di giustizia recuperate, per le somme confiscate e per
quelle  ricavate  da  vendita di corpi di reato di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, sono estese anche alle
Cancellerie giudiziarie militari.
  La  presente  disposizione  entra  in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 dicembre 1956

                               GRONCHI

                                             SEGNI - TAVIANI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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