Legge Ordinaria n. 1410 del 13/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1956)
Conglobamento delle retribuzioni dei fattorini telegrafici, procaccia, scortapieghi, scambisti e guarda approdi dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  retribuzione  dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori,
alle  dirette  dipendenze  dell'Amministrazione  delle  poste e delle
telecomunicazioni,  stabilita  ai  sensi  del  decreto del Presidente
della  Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e' elevata, a decorrere dal
1  luglio  1955,  a lire 32,50 lorde per ognuno dei primi 900 oggetti
recapitati  in  un  mese  ed  a  lire  7,50  lorde  per  ciascuno dei
successivi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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