Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1422 del 20/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1956)
Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle province della Campania.
Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle province della Campania.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: Art. 1. A decorrere dall'annata agraria 1955-56 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici in canapa o in denaro con riferimento al prezzo della canapa, comunque determinati, nelle province della Campania, sono ridotti del trenta per cento (30 per cento). Qualora il canone sia composto anche di altri prodotti, la riduzione prevista al comma precedente, salve le disposizioni di legge vigenti per i canoni costituiti in cereali, si applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa. L'affittuario potra' ripetere la differenza tra l'ammontare eventualmente corrisposto a titolo di canone al locatore e quello minore dovuto ai sensi dei commi precedenti, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di affitto.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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