Legge Ordinaria n. 1422 del 20/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1956)
Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle province della Campania.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A   decorrere   dall'annata  agraria  1955-56  e  sino  al  termine
dell'annata  agraria  in  corso al momento della entrata in vigore di
una  nuova  legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i
canoni  di  affitto  dei  fondi  rustici  in  canapa  o in denaro con
riferimento  al  prezzo  della  canapa,  comunque  determinati, nelle
province  della  Campania,  sono ridotti del trenta per cento (30 per
cento).
  Qualora  il  canone  sia  composto  anche  di  altri  prodotti,  la
riduzione  prevista  al  comma  precedente,  salve le disposizioni di
legge  vigenti  per  i  canoni  costituiti  in  cereali,  si  applica
limitatamente  alla  parte  composta  in  canapa o con riferimento al
prezzo della stessa.
  L'affittuario   potra'   ripetere  la  differenza  tra  l'ammontare
eventualmente  corrisposto  a  titolo  di canone al locatore e quello
minore  dovuto ai sensi dei commi precedenti, non oltre un anno dalla
cessazione del rapporto di affitto.
 

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