Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1423 del 27/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1956)
Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.
Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Possono essere diffidati dal questore: 1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro; 2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti; 3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere; 4) coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolare dolosamente l'uso; 5) coloro che svolgono abitualmente altre attivita' contrarie alla morale pubblica e al buon costume. Il questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si fara' luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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