Legge Ordinaria n. 1426 del 01/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1957)
Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   onorari  e  le  vacazioni  dei  periti,  consulenti  tecnici,
interpreti  e  traduttori per le operazioni eseguite per disposizione
dell'autorita'  giudiziaria  in materia penale e civile sono regolati
dalle norme seguenti.
 

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