Legge Ordinaria n. 1431 del 13/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1957)
Proroga dei termini per la presentazione di proposte per ricompense al valor militare per la guerra 1940-45.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La facolta' prevista dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316, di
autorizzare  la  trasmissione  di  proposte  di  ricompense  al valor
militare  per  atti  compiuti  durante  il  conflitto 1940-1945, puo'
essere  esercitata  sino  ad  un  anno  dall'entrata  in vigore della
presente legge quando il proponente o il destinatario siano rientrati
dalla  prigionia  dopo  il  15  aprile  1948.  Il  militare che abbia
ricevuto   l'autorizzazione   potra',   entro  sei  mesi  dalla  data
dell'autorizzazione stessa, trasmettere proposte soltanto a favore di
dipendenti  nei  cui  confronti  sia la prima autorita' competente in
ordine gerarchico a formulare la proposta.
  Per  i  casi  di  rientro  che avvenissero dopo l'entrata in vigore
della presente legge, i termini suddetti sono rispettivamente fissati
a un anno dal rientro e a sei mesi dalla data dell'autorizzazione.
  Sono  convalidate  le  autorizzazioni  concesse,  dopo il 15 aprile
1948,  per  la  presentazione  di  proposte  di  ricompense al valore
militare.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 dicembre 1956

                               GRONCHI

                                                      SEGNI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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