Legge Ordinaria n. 1437 del 04/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1957)
Riapertura del termine previsto dall'art. 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, per la compilazione degli elenchi di opere dei piani relativi alla sistemazione idraulico valliva dei corsi d'acqua dell'Italia meridionale e insulare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  contenute  nell'art.  6 del regio decreto-legge 7
luglio 1925, n. 1173, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, gia'
prorogate  dall'art.  8  della  legge  27 dicembre 1953, n. 938, sono
ulteriormente   applicabili,   in   tutte   le   Regioni  dell'Italia
meridionale  ed  insulare, fino alla durata di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 dicembre 1956

                               GRONCHI

                                         SEGNI - ROMITA - ANDREOTTI -
                                                     MEDICI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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