Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1442 del 19/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1957)
Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Servizi delle notificazioni e delle esecuzioni. Il testo del primo comma dell'art. 32 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario, o qualora particolari esigenze di migliore distribuzione del servizio nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il capo dell'ufficio giudiziario, si avvale, con suo decreto, per tutti gli atti, esclusi quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio. "Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiari, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesto". Il testo dell'art. 87 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente: "E' vietato all'ufficiale giudiziario di ricevere le richieste di atti del suo ministero fuori del proprio ufficio. Le richieste devono in ogni caso essere fatte all'ufficiale giudiziario dirigente o a quello preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio. "Nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario sono costituiti, rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale, uffici unici composti da un numero di ufficiali giudiziari ed aiutanti pari a quello complessivo degli ufficiali giudiziari e aiutanti, che, anteriormente all'entrata in vigore della, presente legge, erano assegnati alle piante organiche dei vari uffici. "Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti attualmente in servizio presso i predetti uffici, sono assegnati di diritto all'ufficio unico. "L'ufficio unico e' competente per gli atti di esecuzione, protesti cambiari, notificazioni in materia civile, penale e amministrativa, esclusi, nel mandamento di Roma, gli atti di notificazione di competenza degli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione, e per tutte le attribuzioni e i compiti demandati dalle leggi e dai regolamenti agli ufficiali giudiziari. "L'ufficiale giudiziario dirigente provvede alla pronta ripartizione degli atti richiesti tra il personale addetto all'ufficio. "Nelle sedi indicate nel secondo comma, il presidente della Corte di appello o il presidente del Tribunale provvede alla assegnazione agli uffici giudiziari della sede del personale occorrente per l'esecuzione dei servizi interni relativi alle notifiche in materia penale e all'assistenza, alle udienze. "L'aiutante ufficiale giudiziario puo' ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario. "Il capo dell'ufficio giudiziario puo' disciplinare con decreto l'orario di accettazione delle richieste degli atti in relazione alle esigenze di servizio". Il testo dell'art. 88 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e sostituito dal seguente: "Nei mandamenti dove non e' costituito l'ufficio unico, l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti di notificazione relativi agli affari di competenza del pretore e con attribuzione promiscua tutti gli altri atti".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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