Legge Ordinaria n. 1443 del 27/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1957)
Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, per il periodo
di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o  piu'  decreti,  aventi  valore  di  legge ordinaria, per apportare
modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche
degli  uffici  giudiziari,  con  l'osservanza  dei  criteri direttivi
stabiliti negli articoli seguenti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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