Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1452 del 22/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1957)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. E' convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti, con le seguenti modificazioni: All'ultimo capoverso dell'art. 1, dopo le parole "L'acquirente" sono inserite le parole "o cessionario". L'art. 2 e' soppresso. All'ultimo capoverso dell'art. 3, dopo le parole "L'acquirente" sono inserite le parole "o cessionario". Dopo l'art. 4 e' aggiunto il seguente art. 4-bis: Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle armi ad aria compressa, alle pistole e carabine Flobert e munizioni relative; non si applicano altresi' alle munizioni relative alle armi da caccia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MORO ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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