Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1457 del 27/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1957)
Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio.
Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad Istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli od associati, con preferenza per quelli esercitanti la pesca costiera, nonche' a favore di industrie intese al potenziamento delle attivita' pescherecce. Il credito puo' essere ammesso per i seguenti fini: a) costruzione in cantieri nazionali di natanti per la pesca o per il trasporto del pescato, destinati alla sostituzione di unita' gia' esistenti di scarso rendimento per vetusta' o per altre cause, che dovranno essere demolite; b) impianto a bordo di frigoriferi, apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti, ultrasonori (ecometri) od ogni altro impianto od apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica riducendo i costi di esercizio e di tutelare la sicurezza della vita umana in mare; c) installazione di motori su barche removeliche destinate alla pesca al fine di aumentarne l'efficienza ed il rendimento, sostituzione di motori su altri natanti da pesca; d) acquisto o rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori, funi, cavi, filati ed altre materie ed attrezzature da pesca; e) impianto, ampliamento, ammodernamento dei servizi e delle attrezzature di peschiere, valli, stagni ed altri bacini di pesca esistenti in acque demaniali marittime; f) costruzione, ammodernamento e miglioramento di impianti a terra per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento dei natanti da pesca; impianti e manufatti collettivi per usi di pesca; g) miglioramento e riparazioni di natanti per la pesca e per il trasporto del pescato; h) acquisto di mezzi di trasporto del pescato; i) attuazione di iniziative intese comunque al potenziamento delle attivita' pescherecce.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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