Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1465 del 27/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1957)
Proroga del termine stabilito dall'art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non quotati in Borsa ai fini dell'imposta di negoziazione.
Proroga del termine stabilito dall'art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non quotati in Borsa ai fini dell'imposta di negoziazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. E' prorogato al 31 dicembre 1957 il termine stabilito dall'art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, entro il quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio dovranno ultimare, agli effetti dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954, i procedimenti di valutazione dei titoli non quotati in Borsa e dei titoli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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