Legge Ordinaria n. 1504 del 27/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1957)
Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
    La  Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sino  al  31  luglio  1957,  in  attesa  delle norme relative a una
disciplina  coordinata  dell'assistenza  contro  la  tubercolosi,  ai
lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti
in  dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura
o  ambulatoriamente,  in  sostituzione  delle  indennita' di cui agli
articoli  1  e  2  della  legge  28  febbraio 1953, n. 86, spetta una
indennita'  giornaliera  di  lire 300, maggiorata, per i familiari di
cui  all'art.  2  della  legge  28  febbraio  1953, n. 86, modificato
dall'art.  2  della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a
quello degli assegni familiari del settore dell'industria.
  Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha
persone di famiglia a carico, l'indennita' giornaliera e' corrisposta
per  l'importo  di  lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di
lire   150,   unitamente   alle   maggiorazioni  indicate  nel  comma
precedente,  alla  persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito
dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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