Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 1524 del 19/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1957)
Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato.
Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal seguente: "La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituiti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie destinate ad operazioni di credito alle imprese artigiane per l'impianto l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonche' per la Formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Il credito per tali scorte non puo' superare il 20 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi. Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che gia' abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine e di attrezzi. Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 20 per cento del valore attuale degli impianti, anche le imprese artigiane diverse da quale indicate nei precedenti commi. Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali. Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)