Legge Ordinaria n. 162 del 27/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 31 marzo 1956)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, concernente la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da essi derivati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28,
recante  modificazioni  all'art.  31  del  testo  unico approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217,
con le seguenti modificazioni:

  Al primo comma dell'articolo unico, le parole: "se e' superiore a 2
quintali", sono sostituite con le altre:
    "se e' superiore a 3 quintali".
  Tra il primo e il secondo comma dell'articolo unico, e' inserito il
seguente:
    "Fino  alla  stessa  data,  il  limite  di 25 chilogrammi, di cui
all'art.  30  del testo unico 22 dicembre 1954, n. 1217, e' elevato a
chilogrammi 100".
  Il secondo comma dell'articolo unico e' sostituito dal seguente:
    "Successivamente  al  31  dicembre 1956 si osservera' il disposto
dei sopraindicati articoli 30 e 31".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 marzo 1956

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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