Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso
Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 267 del 31/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 20 aprile 1956)
Norme sulla corresponsione dell'imposta generale sull'entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori.
Norme sulla corresponsione dell'imposta generale sull'entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La norma di cui all'art. 8, lettera e), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, la quale stabilisce che, per le entrate derivanti da vendite di derrate e di prodotti agricoli da parte di proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni, o, comunque, da non commercianti a commercianti e ad industriali, l'obbligo della corresponsione dell'imposta entrata compete al commerciante od industriale acquirente al quale e' altresi' attribuita la responsabilita' di redigere la nota, conto, quietanza od altro documento inerente all'atto economico, deve intendersi operante indifferentemente dal luogo in cui si perfezionano e si eseguono i contratti di vendita diretta delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori nonche' dalla forma e dai termini stabiliti per il pagamento dell'imposta entrata. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)