Legge Ordinaria n. 269 del 31/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 20 aprile 1956)
Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1954.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'importo  della,  indennita'  di  contingenza,  istituita a favore
degli  invalidi  di  guerra  di  la categoria dall'art. 1 del decreto
legislativo  luogotenenziale  29 aprile 1946, n. 299, e' determinato,
con  effetto  dalla  prima  rata con scadenza successiva al 1 gennaio
1954  e  per  l'anno  1954, tenendo conto dell'indice medio del costo
dell'alimentazione  rilevato dall'Istituto centrale di statistica per
il trimestre ottobre-dicembre 1947.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 marzo 1956

                               GRONCHI

                                                       SEGNI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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