Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 307 del 14/04/1956 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1956)
Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonchè per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.
Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonchè per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, nonche' per gli assegni familiari e per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, saranno determinate o modificate di anno in anno, con le forme e modalita' previste nelle deleghe, contenute negli stessi provvedimenti legislativi. Nella delega di cui al precedente comma e' compresa anche la determinazione o modificazione delle misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e delle tariffe dei premi o contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione alle esigenze delle rispettive gestioni. Qualora alla data del 1 gennaio di ciascun anno non siano emanati per la determinazione o modificazione della misura dei singoli contributi previsti dai comma precedenti, i provvedimenti delegati di competenza, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti, sino a quando non saranno entrati in vigore i detti provvedimenti, e salvo conguaglio sulla base delle misure fissate con i medesimi, a corrispondere i contributi nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato. Tale disposizione ha, effetto anche per i provvedimenti gia' emanati in applicazione dell'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861. A coloro che erano tenuti al versamento dei contributi e non li avessero ancora corrisposti viene accordato il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il pagamento degli arretrati.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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