Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 392 del 03/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 16 maggio 1956)
Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi.
Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I religiosi e le religiose quando prestano attivita' di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidita', vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli effetti di cui al comma precedente si considera sussistente un rapporto di lavoro dipendente retribuito anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro sono pattuite direttamente fra il datore di lavoro e l'istituto religioso cui appartengono le religiose ed i religiosi occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse e' versata dal datore di lavoro all'Istituto predetto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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