Legge Ordinaria n. 392 del 03/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 16 maggio 1956)
Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  religiosi  e  le  religiose  quando prestano attivita' di lavoro
retribuita  alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici
e  dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a)
e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, sono soggetti alle
assicurazioni  sociali  obbligatorie  per la invalidita', vecchiaia e
per  la  tubercolosi di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni ed integrazioni.
  Agli effetti di cui al comma precedente si considera sussistente un
rapporto  di lavoro dipendente retribuito anche se le modalita' delle
prestazioni  di  lavoro  sono  pattuite direttamente fra il datore di
lavoro  e  l'istituto  religioso  cui  appartengono le religiose ed i
religiosi  occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse e'
versata dal datore di lavoro all'Istituto predetto.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 maggio 1956

                               GRONCHI

                                                  SEGNI - VIGORELLI -
                                                    TAMBRONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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