Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 393 del 03/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 16 maggio 1956)
Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione.
Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La condizione di effettiva contribuzione obbligatoria nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, stabilita nel terzo comma dell'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non e' richiesta per gli assicurati, i quali avendo superato il 60° anno di eta', se uomini, o il 55° anno, se donne, non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo necessario per il diritto alla pensione di vecchiaia, purche' possano far valere almeno 48 contributi obbligatori settimanali effettivamente versati, e non esplichino attivita' retribuita alle dipendenze di terzi soggetta all'obbligo assicurativo. La stessa norma si applica a quegli assicurati che, al raggiungimento dell'eta' indicata nel precedente comma, pur essendo in possesso del requisito minimo contributivo di cui all'art. 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non possono far valere le anzianita' di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria richieste dallo stesso articolo. I contributi volontari di cui al primo comma debbono essere versati con le modalita' di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono equiparati ai contributi obbligatori a tutti gli effetti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)