Legge Ordinaria n. 40 del 31/01/1956 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1956)
Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107,
contenente  disposizioni  in  favore  degli  operai  dipendenti dalle
aziende industriali cotoniere, con le seguenti modificazioni:

  All'art. 1, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
  "Il  periodo  di tempo trascorso in integrazione salariale ai sensi
del  presente  articolo  dagli  operai sospesi, non e' computato agli
effetti  della  determinazione  del  periodo  minimo di contribuzione
occorrente per la concessione delle prestazioni assistenziali e delle
assicurazioni  sociali.  Durante il periodo di integrazione salariale
il  lavoratore ed i familiari a carico conservano i diritti derivanti
dall'assicurazione  contro  le  malattie; le lavoratrici conservano i
diritti derivanti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860".
  All'art.  3,  dopo  le  parole:  "un piano di organizzazione", sono
aggiunte le seguenti: "e sviluppo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 gennaio 1956

                               GRONCHI

                                             SEGNI - VIGORELLI - MORO
                                                   - VANONI - CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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