Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso
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Legge Ordinaria n. 40 del 31/01/1956 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1956)
Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.
Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. E' convertito in legge il decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere, con le seguenti modificazioni: All'art. 1, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Il periodo di tempo trascorso in integrazione salariale ai sensi del presente articolo dagli operai sospesi, non e' computato agli effetti della determinazione del periodo minimo di contribuzione occorrente per la concessione delle prestazioni assistenziali e delle assicurazioni sociali. Durante il periodo di integrazione salariale il lavoratore ed i familiari a carico conservano i diritti derivanti dall'assicurazione contro le malattie; le lavoratrici conservano i diritti derivanti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860". All'art. 3, dopo le parole: "un piano di organizzazione", sono aggiunte le seguenti: "e sviluppo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 gennaio 1956 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - MORO - VANONI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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