Legge Ordinaria n. 41 del 01/02/1956 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1956)
Interpretazione autentica dell'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  trattamento  previsto  dall'art.  4 del decreto-legge 31 luglio
1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre
1954,  n.  869,  si  applica, con la medesima decorrenza stabilita da
tale  disposizione,  al  personale  dello Stato in servizio presso il
Ministero   del   bilancio  che,  prima  del  distacco  presso  detto
Ministero,  percepiva  una  quota  dei  diritti,  proventi e compensi
soppressi ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge.
  La  corresponsione  del  trattamento  di cui al precedente comma e'
posta  a  carico  delle  Amministrazioni  che  hanno  corrisposto  al
predetto   personale  la  quota  dei  diritti,  proventi  e  compensi
suindicati.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 febbraio 1956

                               GRONCHI

                                           SEGNI - VANONI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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