Legge Ordinaria n. 46 del 15/02/1956 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1956)
Elevazione del limite massimo di solfati nei vini.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  2  del  regio  decreto-legge  2  luglio  1936,  n. 1640, e'
sostituito dal seguente:
  "La  gessatura dei mosti destinati alla vinificazione e' tollerata,
ma  i  vini  gessati  contenenti  piu'  di  grammi  1,50 per litro di
solfati,  calcolati  come  solfato  neutro  di  potassio, non possono
essere  venduti  per  consumo  diretto.  Per i vini marsala e per gli
altri  vini speciali ai sensi delle leggi vigenti, contenenti solfati
calcolati  come  solfato  neutro  di  potassio,  il limite massimo di
solfati  consentito  per  la vendita per consumo diretto e' di grammi
2,50 per litro".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 febbraio 1956

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - COLOMBO -
                                                              CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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