Legge Ordinaria n. 487 del 03/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1956)
Estensione agli ufficiali inferiori dell'Esercito cessati dal servizio per soppressione di ruoli delle provvidenze stabilite dalla legge 10 aprile 1954, n. 114.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  gli  ufficiali  inferiori  dell'Esercito  cessati dal servizio
permanente senza diritto a pensione per effetto della soppressione di
ruoli  disposta  dall'art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948,
n.  45,  il  periodo  di  godimento dell'assegno mensile previsto dal
secondo  comma  dell'art.  5  del  predetto  decreto  legislativo  e'
considerato  utile  per  il  raggiungimento  dei  limiti  di servizio
pensionabile ed effettivo indicati all'articolo seguente.
 

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