Legge Ordinaria n. 489 del 21/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1956)
Disposizioni sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Alla  Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa
Corte  possono  essere  applicati,  con  il  loro  consenso,  sentiti
rispettivamente  il  primo  presidente  ed  il  procuratore generale,
magistrati  di  Corte di appello che abbiano conseguito la promozione
per  concorso o per merito distinto, in numero non superiore a trenta
per  la  Corte  e  a  dieci  per la Procura generale, e magistrati di
tribunale  in  numero non superiore a quindici per la Corte e a dieci
per  la  Procura generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi
riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennita'.
  Con  decreto  del  primo  presidente  della  Corte  di cassazione i
magistrati  applicati  alla  Corte sono destinati a prestare servizio
presso  l'ufficio del massimario e del ruolo e, se sono magistrati di
Corte   d'appello,   possono  essere  autorizzati,  per  esigenze  di
servizio,  ad  esercitare  le  funzioni di consigliere della Corte di
cassazione.
  Parimenti,  con  decreto  del procuratore generale, i magistrati di
Corte  di  appello  applicati  alla  Procura  generale possono essere
autorizzati,  per  esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di
sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.
  L'applicazione  non  e'  ammessa  e,  se gia' avvenuta, deve essere
revocata,  nei  riguardi  dei  magistrati  che,  nel concorso o nello
scrutinio  per  la  promozione  alla  categoria, superiore, non siano
dichiarati idonei o promovibili per merito distinto.
  Oltre  i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse altre
applicazioni  alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso
la Corte stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 maggio 1956

                               GRONCHI

                                                SEGNI - MORO - MEDICI

                                                Visto,             il
Guardasigilli: MORO
 

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