Legge Ordinaria n. 495 del 22/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 12 giugno 1956)
Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  Comuni  e  le  Province che, nonostante l'applicazione dei mezzi
previsti  dagli  articoli  332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n.
383, modificati dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della
Repubblica  19  agosto 1954, n. 968, nonche' dagli articoli 1 e 2 del
successivo  decreto  20  gennaio  1955,  n.  289,  non  conseguono il
pareggio  economico  del  proprio  bilancio  per l'anno 1955, possono
essere  autorizzati,  su  proposta  della Commissione centrale per la
finanza  locale,  con decreti del Ministro per l'interno, di concerto
con  quelli  per  le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano
del  disavanzo mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli
1,  2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n.
51.
 

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