Legge Ordinaria n. 496 del 16/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1956)
Trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie italiane durante la guerra e successivamente.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  civile  di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione
dell'Africa  italiana  e delle altre Amministrazioni dello Stato, che
trovandosi,  alla data dell'11 giugno 1940, in servizio nei territori
della  Libia,  dell'Eritrea  e  della  Somalia  italiana,  sia  stato
costretto  per  effetto  delle  contingenze  belliche  a  permanervi,
compete  il  trattamento  economico  relativo alla posizione di stato
spettante, nel tempo, al personale di pari gruppo, categoria, grado e
classe,  in  servizio  in  Italia  a titolo di stipendio, aggiunta di
famiglia  o  indennita'  di  carovita nella misura del 120 per cento,
indennita'  coloniale  nella  misura  stabilita dalla legge 27 giugno
1929,  n. 1047, e successive modificazioni, e indennita' di disagiata
residenza  e  relativo  supplemento. Non e' riconosciuto il diritto a
tutte le altre indennita' gia' previste per i servizi coloniali.
  Il  trattamento  di  cui  al  precedente  comma spetta al personale
indicato  nel  comma  medesimo dalla data di cessazione del pagamento
delle competenze da parte dei rispettivi Governi coloniali e per
  tutto  il  tempo  in  cui  il  personale  stesso  e'  rimasto nelle
  condizioni
sopra descritte, salvo le limitazioni stabilite nella presente legge.
Lo stesso trattamento economico di cui al comma precedente spetta
al  personale  che, nel periodo di permanenza nei territori suddetti,
abbia   prestato  regolare  servizio  alle  dipendenze  delle  locali
autorita'  occupanti  ed amministratrici; ma ogni altra competenza ad
esso  spettante  inerente  alla  presenza  effettiva  in  servizio si
intende   sostituita  e  compensata  dagli  assegni  di  servizio  al
personale stesso corrisposti dalle predette autorita'.
  Il  medesimo  trattamento  di  cui  al  secondo  comma del presente
articolo  spetta  altresi' al personale comunque destinato a prestare
servizio   in   Libia,   in   Eritrea   e  nell'ex  Somalia  italiana
posteriormente alla data di cessazione del funzionamento dei relativi
Governi coloniali.
  La posizione giuridica del personale civile e militare appartenente
ad   Amministrazioni   diverse  da  quella  del  soppresso  Ministero
dell'Africa italiana, gia' in servizio o successivamente destinato in
Libia o in Eritrea, e' regolata a termini dell'ultimo comma dell'art.
16 del regio decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374.
 

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