Legge Ordinaria n. 497 del 16/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1956)
Provvedimenti in favore degli olivicoltori dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche e dalle infestazioni parassitarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  territori  dei  comuni  dell'Abruzzo e Molise, della Campania,
della  Lucania,  delle  Puglie,  della  Calabria e della Sicilia, che
saranno  determinati per ciascuna provincia dalla Commissione tecnica
provinciale istituita a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948,
n.  1940, i canoni di affitto anche se relativi a contratti stipulati
per  un  solo  anno, riferiti all'annata agraria 1954-55 per la parte
convenuta  in  olive,  in  olio  di  oliva  o con riferimento ai loro
prezzi,  sono  ridotti  di  una  percentuale  dal 20 al 30 per cento,
determinata dalla Commissione stessa per ciascuna zona agricola sulla
base   dell'incidenza  nella  produzione  olearia  delle  particolari
avversita'    atmosferiche   e   delle   straordinarie   infestazioni
parassitarie.
  La  riduzione  di  cui  al  comma  precedente  si  applica anche ai
contratti  di  utilizzazione  stagionale  delle  olive, stipulati con
coltivatori  diretti prima del 31 agosto 1955, relativi alla medesima
campagna olivicola.
  E'  fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione
prevista, dagli articoli 1635, 1636 del Codice civile.
 

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