Legge Ordinaria n. 511 del 03/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1956)
Modifiche alla legge 13 dicembre 1928, n. 3086, recante norme concernenti l'allevamento e l'impiego di colombi viaggiatori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'autorizzazione  a  tenere,  commerciare,  allevare  e  far volare
colombi  viaggiatori e' accordata dal prefetto della Provincia in cui
risiede  il  richiedente,  sentito  il  parere del competente Comando
militare territoriale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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