Legge Ordinaria n. 527 del 23/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 19 giugno 1956)
Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nell'art.   24   della  legge  2  luglio  1952,  n.  703,  la  voce
"Combustibili" e' cosi' modificata:
                                            Unita            Imposta
                                          di misura         (in lire)
Gas  per illuminazione, riscaldamento e
 per usi domestici e gas in bombole per
 illuminazione,  riscaldamento  ed  usi
 domestici:
   fino a 4.500 calorie................       mc.             1,50
   oltre le 4.500 calorie..............       in proporzione

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 maggio 1956

                               GRONCHI

                                                  SEGNI - ANDREOTTI -
                                                             TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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