Legge Ordinaria n. 55 del 10/02/1956 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1956)
Vendita alle Industrie di tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Alle  industrie  prevedute dall'art. 21 della legge 17 luglio 1942,
n. 907, sostituito dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n.
1641,  possono  essere venduti a prezzo industriale, da stabilire con
decreto  del  Ministro  per le finanze, di concerto con quello per il
tesoro,  tutti  i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e destinati ad uso industriale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 febbraio 1956

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - ANDREOTTI

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: MORO
 

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