Legge Ordinaria n. 562 del 16/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 25 giugno 1956)
Sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'espletamento  dei  compiti  relativi al collocamento della mano
d'opera  nel  territorio  della  Repubblica  si  provvede, sia con il
personale  degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui
alla  tabella  C del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1955,  n.  520, sia con i "Collocatori" di cui al successivo art. 3 e
con i "Corrispondenti" previsti al successivo art. 12.
  Oltre  alle  funzioni  indicate  nell'art.  23  del  citato decreto
Presidenziale, il personale, i "Collocatori" ed i "Corrispondenti" di
cui  al  precedente  comma  svolgono  i compiti che nel settore della
previdenza  e  della  assistenza  sociale  sono  ad  essi affidati da
Istituti  ed  Enti  previdenziali  entro  i limiti e con le modalita'
stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
 

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