Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 587 del 25/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 4 luglio 1956)
Agevolazioni a favore dei mutilati e invalidi di guerra nei concorsi per il conferimento delle farmacie.
Agevolazioni a favore dei mutilati e invalidi di guerra nei concorsi per il conferimento delle farmacie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Ai fini della determinazione del posto nelle graduatorie per il conferimento delle farmacie di nuova istituzione o di quelle gia' esistenti, ai concorrenti in godimento di pensione di guerra di una delle quattro prime categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concessa, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, una maggiorazione di cinque punti per ciascun commissario, ferma l'osservanza, a parita' di merito, delle preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni. Coloro che abbiano conseguito il conferimento di farmacia in dipendenza della applicazione della maggiorazione dei punti, non possono piu' usufruire di tale beneficio in successivi concorsi. I concorrenti devono presentare una formale dichiarazione di non avere goduto in passato del beneficio stabilito dalla presente legge. Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' e' tenuto un registro pubblico in cui sono segnati alfabeticamente i concorrenti che risultino aver goduto del citato beneficio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 giugno 1956 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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