Legge Ordinaria n. 611 del 14/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 6 luglio 1956)
Disposizioni transitorie per l'impiego civile dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I   sottufficiali   dell'Esercito,  esclusi  quelli  dell'Arma  dei
carabinieri,  e  i  sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica che
alla  data  di  entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599,
sullo  stato dei sottufficiali, avevano compiuto il tredicesimo e non
superato  il quattordicesimo anno di servizio possono, entro sei mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, presentare
domanda di impiego civile ai sensi dell'art. 57 della predetta legge.
  Uguale  facolta' e' data ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri
che  alla  data  di  entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n.
599,   avevano   compiuto   il   tredicesimo   e   non   superato  il
diciassettesimo anno di servizio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 giugno 1956

                               GRONCHI

                                             SEGNI - TAVIANI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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