Legge Ordinaria n. 612 del 20/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 6 luglio 1956)
Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  la difesa e' autorizzato a concedere, con propri
decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:
    a)  contributi  e  sovvenzioni  in  favore  di  enti che svolgano
attivita'   culturali,   scientifiche,  tecniche,  assistenziali,  di
interesse   per   le  Forze  armate  e  per  l'aviazione  civile,  di
associazioni  di  militari  in congedo e di arma nonche' di circoli e
mense presso corpi, enti e stabilimenti militari;
    b)  borse  di  studio  e  di  perfezionamento  in  discipline  di
interesse per le Forze armate o per l'aviazione civile;
    c)  contributi  e  sovvenzioni  in  favore  di circoli e mense di
presidio    nonche'    premi    in   favore   di   persone   estranee
all'Amministrazione  statale per prestazioni o attivita' di interesse
per l'aviazione civile;
    d)  compensi  per incarichi di insegnamento presso scuole e corsi
di perfezionamento militari.
  I  decreti  relativi  ai  contributi,  premi e compensi di cui alle
lettere  c)  e  d)  sono  emanati  di concerto con il Ministro per il
tesoro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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