Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 69 del 20/02/1956 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1956)
Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove di caduti in guerra agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.
Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove di caduti in guerra agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il limite massimo di eta' per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, e' elevato, fino al 31 dicembre 1956, a 44 anni. La disposizione del precedente comma si applica anche per l'ammissione ai concorsi gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' alla data stessa non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle relative domande. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 febbraio 1956 GRONCHI SEGNI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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