Legge Ordinaria n. 697 del 08/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 21 luglio 1956)
Estensione di agevolazioni fiscali ai finanziamenti effettuati dalla Regione sarda nel settore dell'artigianato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Alle operazioni effettuate dal Credito industriale sardo, anche con
fondi  previsti da leggi regionali, a favore delle imprese artigiane,
nonche'  a  tutti  i  provvedimenti,  contratti,  atti  e  formalita'
relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione,
sono estese le garanzie ed i privilegi di cui all'art. 40 della legge
25  luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'art.
41 della medesima legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  raccolta  ufficiali delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 luglio 1956

                               GRONCHI

                                                   SEGNI - TAMBRONI -
                                                     ZOLI - ANDREOTTI
                                                     MEDICI - CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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