Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 701 del 22/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1956)
Proroga della facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito.
Proroga della facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La facolta' di bandire concorsi per il reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina, di cui all'art 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, puo' essere annualmente esercitata fino all'anno 1961. Il limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi da bandire per gli anni suddetti e' elevato ad anni 30 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, e ad anni 32 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e dei servizi, fermo restando il divieto di cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1942, n. 360. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 giugno 1956 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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