Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 703 del 25/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1956)
Distacco di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri o di altre Armi presso il Corpo degli agenti di custodia.
Distacco di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri o di altre Armi presso il Corpo degli agenti di custodia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato con l'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e' sostituito dal seguente: "Ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali, a norma delle disposizioni che precedono, il Ministero della difesa o quello dell'interno, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, provvedono, rispettivamente a distaccare presso il Corpo degli agenti di custodia - ai soli fini del ha istruzione militare e della disciplina degli agenti di custodia - ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello del posto vacante in corrispondenza del quale viene disposto il distacco. "In mancanza di ufficiali disponibili nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno essere distaccati dal Ministero della difesa ufficiali di altre Armi. "Questi ultimi ufficiali, fino a quando presteranno servizio presso il Corpo degli agenti di custodia, percepiranno, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza, di cui fruiscono gli ufficiali dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nella misura stabilita per il grado ricoperto. "Ai medesimi ufficiali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 giugno 1956 GRONCHI SEGNI - MORO - TAMBRONI - MEDICI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO
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