Legge Ordinaria n. 703 del 25/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1956)
Distacco di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri o di altre Armi presso il Corpo degli agenti di custodia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  41  del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945,
n.  508,  modificato  con  l'art. 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  5  maggio  1947, n. 381, e' sostituito dal
seguente:
  "Ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari
gradi  degli  ufficiali, a norma delle disposizioni che precedono, il
Ministero  della  difesa  o  quello  dell'interno,  su  richiesta del
Ministero  di  grazia  e  giustizia,  provvedono,  rispettivamente  a
distaccare  presso  il  Corpo degli agenti di custodia - ai soli fini
del  ha  istruzione  militare  e  della  disciplina  degli  agenti di
custodia  -  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri e del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello del
  posto  vacante  in  corrispondenza  del  quale  viene  disposto  il
  distacco.
"In mancanza di ufficiali disponibili nell'Arma dei carabinieri e
nel  Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza,  potranno essere
distaccati dal Ministero della difesa ufficiali di altre Armi.
  "Questi ultimi ufficiali, fino a quando presteranno servizio presso
il  Corpo  degli  agenti  di  custodia,  percepiranno, in aggiunta al
trattamento economico in godimento, l'indennita' speciale giornaliera
di pubblica sicurezza, di cui fruiscono gli ufficiali dei carabinieri
e  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza,  nella misura
stabilita per il grado ricoperto.
  "Ai medesimi ufficiali sono applicabili le disposizioni di cui agli
articoli  22  e  23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto
1945, n. 508".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 giugno 1956

                               GRONCHI

                                              SEGNI - MORO - TAMBRONI
                                                   - MEDICI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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