Legge Ordinaria n. 73 del 20/02/1956 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1956)
Concessioni delle rafferme e dei relativi premi ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  10  del  regio  decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato
dall'art.  5 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dall'art.
6  del  regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella
legge 21 dicembre 1931, n. 1710, e' sostituito dal seguente:
  "L'aspirante  riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma
di   anni   tre.   Eguale  ferma  di  servizio  debbono  contrarre  i
sottufficiali  ed  i  militari  di  truppa  che,  avendo  cessato  di
appartenere  al  Corpo,  chiedano  ed ottengano in seguito di esservi
riammessi.
  Al  termine  della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le
condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali ed i militari
di truppa possono continuare il servizio mediante successive rafferme
triennali.
  La  rafferma  decorre  dal  giorno successivo a quello in cui scade
l'obbligo dei servizio in corso.
  Ai  militari  ai  quali  venga  negata,  per ragioni di salute o di
condotta, la rafferma triennale, potra' essere concessa, per non piu'
di due volte consecutive, la rafferma di un anno per esperimento".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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